Omissione o errata indicazione del motivo di censura - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti - "Error in procedendo" - Denuncia in cassazione come violazione di norma sostanziale - Ammissibilità.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013