Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013
Sindacato di legittimità della Corte di cassazione - Limiti - Censure attinenti alla pretesa ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie
In sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, le Sezioni unite della Corte di cassazione possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma il loro sindacato non può estendersi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un "error in procedendo". (Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile la doglianza dei ricorrenti concernente l'avvenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato e per effetto di un'asserita impropria applicazione dell'istituto dell'invalidità derivata, oltre che dell'impugnato decreto dichiarativo dello stato di emergenza, di altri analoghi provvedimenti mai impugnati).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9687 del 22/04/2013