Ricorso per cassazione - Art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Ambito applicativo - Individuazione.
L'art. 360 bis cod. proc. civ. si applica non solo laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ma anche quando il caso concreto non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7450 del 25/03/2013