Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013
Art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, primo comma, numero 6), cod. proc. civ. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi, oltre ad essere individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) e in applicazione del principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione. Né, d'altra parte, tale disciplina conferisce alla Corte di cassazione un potere discrezionale troppo ampio, ove si consideri che le sue sentenze debbono essere motivate ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. e, prima ancora, sulla base del precetto costituzionale di cui all'art. 111, sesto comma, della Costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013