Avviso - Notificazione al ricorrente presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso - Necessità - Notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione - Validità - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013