Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, secondo comma, proc. civ. - Necessità che tale circostanza risulti dal ricorso - Sussistenza.
Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013