Sentenza del Consiglio di Stato - Mancato accoglimento di richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE - Motivo di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale. Ne consegue che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo, non configurando una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione di detto Consiglio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16886 del 05/07/2013