Sentenza della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori dell'errore di giudizio o di valutazione - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola l'art. 111 Cost., atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013