Rigetto della domanda in primo grado per mancanza di prova - Censura del rigetto e riproposizione dell'istanza istruttoria - Sufficienza.
Ai fini della specificità dei motivi di appello, qualora il giudice di primo grado non abbia accolto la domanda per mancanza di prova, è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto stesso, senza che occorra al riguardo alcun'altra deduzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28424 del 19/12/2013