Sentenza della Corte di cassazione - Omesso rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione presso l'Avvocatura dello Stato - Deducibilità come errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale, trattandosi non di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti, quanto di omessa valutazione delle risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.25654 del 15/11/2013