Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio.
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013