Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013
Ricorso per cassazione - Intervenuta revocazione della sentenza d'appello - Effetti - Cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
La revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013