Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013
Ricorso per cassazione proposto nella qualità di genitori di figlio già maggiorenne - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio - Necessità - Fondamento - Limiti - Ricorso palesemente infondato - Superfluità dell'assegnazione di termine ex art. 331 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto litisconsorte necessario, essendo già stato parte del giudizio nei precedenti gradi di merito in relazione ai riflessi patrimoniali e non patrimoniali della domanda a lui riferibili, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei medesimi genitori, e risultando l'impugnazione così proposta inidonea a determinare la presenza del figlio nella fase di legittimità. Tuttavia, allorché la parte ormai maggiorenne sia comunque intervenuta nel giudizio davanti alla Corte, aderendo alle censure proposte dai genitori nel ricorso, senza però notificare alle altri parti tale atto d'intervento, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013