Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
Tassatività dei motivi - Conseguenze - Motivi di nullità o inesistenza della sentenza - Deducibilità con le ordinarie impugnazioni o con la "actio nullitatis" - Inammissibilità della "mutatio" dell'originaria revocazione in domanda di accertamento della nullità della sentenza.
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Né è ammissibile la proposizione, nel corso del relativo giudizio, di un'autonoma domanda di accertamento della nullità della sentenza, atteso che - dovendo la citazione per revocazione indicare, ex art. 398 cod. proc. civ., il motivo che la sorregge - ne verrebbe stravolto l'originario ambito della controversia, con l'introduzione di un "thema decidendum" nuovo ed incompatibile con le regole del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014