Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014
Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto forma - Applicazione dell'art. 366 cod. proc. civ. - Necessità - Requisito dell'esposizione dei fatti di causa - Portata - Fatti sostanziali e processuali relativi a entrambi i gradi di giudizio - Riferimento all'oggetto devoluto al giudice dell'appello - Necessità.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014