Decreto presidenziale di estinzione - Revocazione o correzione di errore materiale - Esclusione - Fondamento.
Il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 319 bis c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6607 del 06/04/2016