Utilizzazione di un mezzo inammissibile - Mancato rilievo da parte dal giudice e contestuale rigetto del mezzo - Deduzione della omessa declaratoria di inammissibilità come motivo di impugnazione ad opera della parte che vi abbia dato causa - Esclusione - Ragioni.
In materia di impugnazione, la parte che utilizzi un mezzo inammissibile, senza che sul punto il giudice nulla rilevi, limitandosi invece a rigettarlo, non può successivamente dolersi di tale circostanza, difettando, sullo specifico punto dell'ammissibilità del mezzo, il requisito della soccombenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016