Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016
Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che, avendo ridotto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni, aveva omesso di ridurre proporzionalmente anche la condanna in manleva emessa in primo grado nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile, nonostante l'esplicita richiesta di quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016