Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016
Sentenze di legittimità - Revocatoria per errori di diritto o di fatto diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Non necessità - Ragioni.
È manifestamente infondata - né comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016