Chiamata in causa di un terzo - Potere discrezionale del giudice di primo grado - Censurabilità in appello o in Cassazione - Esclusione.
La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014