Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Decorrenza del termine breve - Dalla lettura della pronuncia in udienza - Esclusione - Dalla notificazione della sentenza - Necessità.
Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19743 del 19/09/2014