Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Mancata riproposizione da parte dell'appellato contumace - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Fondamento.
L'eccezione di usucapione, sollevata in primo grado e non riproposta dall'appellato rimasto contumace non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame, atteso che, alla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell'effetto devolutivo dell'appello, non può attribuirsi all'appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all'appellante.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 06/02/2014