Morte del difensore dopo la pubblicazione della sentenza di rinvio - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.
La morte del difensore, che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata non determina l'interruzione del processo, il quale deve essere riassunto nel termine di un anno (come previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., prima della riduzione del termine a tre mesi disposto dalla legge n. 69 del 2009), atteso che l'ampiezza di tale termine esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa e rende possibile alle parti di assolvere l'onere di informarsi e di attivarsi con diligenza, come ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurarne la ragionevole durara.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2329 del 03/02/2014