Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2131 del 31/01/2014
Nei confronti di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso - Onere dell'impugnante di dimostrare la legittimazione determinata dalla qualità di successore - Contestazione - Produzione di idonea documentazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
In tema di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, l'impugnazione, proposta nei confronti di soggetto diverso da quello che è stato parte nel processo di merito, deve essere corredata dell'allegazione relativa alla legittimazione a contraddire determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, in capo a colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio e, in caso di contestazione, devono essere forniti dall'impugnante i riscontri documentali degli elementi costituenti i presupposti di legittimazione di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta, in mancanza di produzione, ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ., dei documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto indicato, senza alcuna ulteriore specificazione, come successore di quello che aveva partecipato al precedente grado di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2131 del 31/01/2014