Documenti - Ordine di esibizione - Ammissibilità - Limiti.
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1484 del 24/01/2014