impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011
Azione di restituzione - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Valutazione della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Conseguenze.
L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011