Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011
Morte di una parte dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notificazione agli eredi della parte deceduta - Necessità - Notificazione collettiva nell'ultimo domicilio del defunto - Ammissibilità - Criteri - Fondamento.
Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine, la formula utilizzata dall'art. 286 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione "si può fare anche a norma dell'art. 303", va interpretata nel senso che la parte ha la facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20491 del 06/10/2011