"Error in procedendo" - Deduzione - Indicazione dello specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa - Necessità - Fondamento.
L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011