Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17692 del 29/08/2011
Morte di una delle parti - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Notificazione al legale rappresentante - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte di una delle parti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17692 del 29/08/2011