Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012
Adozione di rito erroneo da parte del giudice - Deduzione - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Specificazione - Necessità - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione.
La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondato il motivo di ricorso che denunciava la nullità della sentenza emessa dal giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, all'esito della fase sommaria, senza aver deciso sull'istanza di sospensione, né fissato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena, a norma dell'art. 616 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012