Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011