Trascrizione nel ricorso della parte espositiva, della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata - Sufficienza - Condizioni - Fondamento.
Il disposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purchè se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 26/03/2012