Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 06/03/2012
Limiti ed oggetto del giudizio - Riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - Necessità - Insindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - Annullamento per vizi di motivazione - Possibilità di compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti - Esclusione.
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 06/03/2012