Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2575 del 22/02/2012
Sentenza emessa in grado d'appello dal giudice speciale - Ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Condizioni - Definizione almeno parziale del giudizio "a quo" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza emessa in grado d'appello da un giudice speciale può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso, solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti che, in un giudizio di responsabilità per danno erariale, aveva rigettato i motivi di appello relativi a questioni pregiudiziali e preliminari di merito attinenti alla giurisdizione, alla carenza di legittimazione passiva ed alla prescrizione dell'azione, disponendo il prosieguo della causa ex art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2575 del 22/02/2012