Mancata iscrizione a ruolo - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Riassunzione del processo - Termine annuale - Decorrenza.
Allorché nessuna delle parti abbia provveduto all'iscrizione a ruolo dell'appello non si applica l'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353), ma l'art. 307 cod. proc. civ., cui l'art. 347 dello stesso codice rinvia, quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto dall'art. 166 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e, cioè, cinque giorni prima della udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012