Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9306 del 08/06/2012
Atto di citazione nullo per mancato rispetto del termine a comparire - Proposizione dell'appello da parte del convenuto contumace in primo grado - Sanatoria della citazione - Sussistenza - Limiti - Nullità della sentenza - Declaratoria - Rimessione in primo grado - Esclusione - Fattispecie.
La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, cod. proc. civ., è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9306 del 08/06/2012