Omessa pronunzia da parte del giudice di merito - Deduzione come violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Necessità - Deduzione come vizio di motivazione o violazione di norma sostanziale - Inammissibilità.
L'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012