Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e non da avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale - Inammissibilità- - Fondamento - Artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. - Abrogazione o modica di dette disposizioni - Esclusione.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012