Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20727 del 23/11/2012
Erronea supposizione da parte del giudice speciale di un giudicato preclusivo dell'esame della questione di giurisdizione - Violazione di norma attinente al rilievo del difetto di giurisdizione - Ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Sussistenza.
Il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato, con la quale sia stato ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, reiterata con l'appello, sul presupposto della formazione del giudicato sul punto - dovuto alla mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario di primo grado, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quello amministrativo - è da considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base agli artt. 111, ultimo comma, Cost., e 362, primo comma, cod. proc. civ., e perciò ammissibile, spettando alla Corte di cassazione non soltanto il giudizio vertente sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni, non meramente processuali, che regolano il rilievo del difetto di giurisdizione, nonché di quelle correlate attinenti al sistema delle impugnazioni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20727 del 23/11/2012