Produzione di nuovi documenti - Condizioni - Indispensabilità - Insufficienza - Novità - Mancata richiesta di ammissione in precedenza - Necessità - Fattispecie.
In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella disciplina, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 134 del 2012, l'eventuale indispensabilità dei documenti nuovi (nella specie, una scheda testamentaria) è suscettibile di valutazione solo se la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza (nella specie, rigettata per la tardività della produzione, con esclusione, altresì, della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termine)
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016