Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso nell'interesse della legge - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1946 del 25/01/2017
Filiazione - Sentenza n. 278 del 2013 della Corte cost. - Diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini - Sussistenza - Limite - Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l’anonimato - Modalità attuative.
In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte cost. n. 278 del 2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1946 del 25/01/2017