Istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte.
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016