Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18154 del 15/09/2016
Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità - Difesa dell'INPS in proprio - Decorso del termine breve per l'impugnazione - Notifica della sentenza nei confronti dei dipendenti incaricati della difesa - Necessità.
L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18154 del 15/09/2016