Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016
Rinvio per la discussione - Invito alle parti a precisare le conclusioni - Omissione - Nullità della sentenza o del procedimento - Limiti.
L'art. 360, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo, sicché, ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca che il rinvio della causa per la discussione gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016