Rigetto, nel merito, della domanda di rilascio - Esecuzione "medio tempore" dell'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. - Domanda di restituzione dell'immobile da parte dell'intimato - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Ragioni.
Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - ordinanza di rilascio – cauzione - In genere.
In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può essere disposto anche d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18972 del 27/09/2016