Dichiarazione di fallimento di una parte intervenuta trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - Proroga del termine - Fattispecie.
L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., secondo il quale il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato qualora, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sia sopravvenuto uno degli eventi contemplati dall'art. 299 c.p.c., si applica anche nel caso della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito del fallimento di una delle parti. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto anteriormente alla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016