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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12102 del 17/05/2013


È inammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione proposto avverso una decisione della Corte dei conti, volto a censurare la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del d. lgs. 19 novembre 2004, n. 286, in tema di riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, nonché ad addebitare al giudice contabile di aver compiuto apprezzamenti discrezionali dell'interesse pubblico perseguito dal medesimo istituto, e, infine, a denunciare l'inosservanza del dovere di motivazione in ordine ai criteri adottati per la determinazione del danno erariale, trattandosi di questioni attinenti all'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti, estranee al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero di verifiche comunque spettanti allo stesso giudice contabile circa la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico.