Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione – Omessa indicazione della data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza – Inammissibilità – Esclusione – Fondamento
Il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 348-ter, comma 3, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d'inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si riferisce unicamente agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi d'impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all'annullamento del provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016