Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25045 del 07/12/2016
Ordinanza, in sede di reclamo, avverso il provvedimento del presidente del tribunale determinativo delle spese e dell’onorario degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità ex art. 111 Cost. – Ragioni
Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25045 del 07/12/2016