Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19912 del 05/10/2016
Giudizio amministrativo - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proposizione per la prima volta in appello dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.a. - Tardività - Ragioni.
Nel giudizio amministrativo, la proposizione in appello dell'eccezione di difetto di giurisdizione non sollevata in primo grado, né con la costituzione in sede di gravame tramite impugnazione incidentale, è preclusa, per il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione e senza che il giudice possa rilevarne d'ufficio l'eventuale carenza, ove tale proposizione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, attesi i principi del "tempus regit actum" e di non ultrattività delle disposizioni di legge dopo la loro abrogazione, implicita o esplicita, avendo quel codice lasciato ampio spazio temporale alle parti, nella volutamente estesa sua "vacatio legis", per formulare quelle eccezioni e compiere quegli atti che, vigente la precedente legislazione, potevano ritenersi consentiti seppure alla stregua di interpretazioni giurisprudenziali non univoche.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19912 del 05/10/2016